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Ritenuta alla fonte UE
Come noto, secondo l'attuale tenore della direttiva UE in materia di tassazione dei redditi da interessi, tutti gli stati membri dell'UE ? anche i nuovi stati membri dell'Europa orientale ? risp. Alle banche ivi domiciliate, a partire dal 1.7.2005 saranno obbligati a partecipare al cosiddetto scambio di informazioni in materia di redditi da interessi transfrontalieri di investitori con domicilio in uno Stato membro della UE.
Con l'Austria, il Belgio e il Lussemburgo è stato concordato un regolamento speciale, secondo il quale questi paesi si impegnano, invece di partecipare allo scambio di informazioni, a trattenere una "ritenuta alla fonte" su redditi da interessi. Si deve partire dal presupposto, che questo impegno, in base agli accordi interstatali, varrà anche per le banche del Principato del Liechtenstein e della Svizzera, come anche per le altre giurisdizioni offshore europee (Monaco, Andorra, San Marino).
Alla tassazione sono soggetti i redditi da interessi transfrontalieri di persone fisiche aventi il loro domicilio fiscale in uno Stato membro della UE e che investono i loro beni patrimoniali in uno dei tre Stati membri di cui sopra rispettivamente nel Principato del Liechtenstein o in Svizzera. In questo contesto, la nazionalità non ha nessuna importanza.
Fino al 2007 il tasso d'imposta ammonterà al 15%, a partire dal 2008 al 20% e dal 2011 al 35%.
La direttiva UE, nel suo attuale tenore, non è applicabile alle persone giuridiche. Questo significherebbe, che anche la fondazione del Liechtenstein non sarà interessata dalla ritenuta alla fonte.
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