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La fondazione è la forma giuridica a cui si fa più frequente ricorso nel Principato del Liechtenstein.
I possibili obiettivi di una fondazione sono:
La fondazione viene in essere qualora il fondatore destini un patrimonio a un determinato scopo a favore di beneficiari determinati o determinabili. Il patrimonio di scopo, che acquisisce personalità giuridica, si stacca quindi dal patrimonio del fondatore, costituendo il patrimonio della fondazione e i beneficiari.
Accanto alla fondazione, che va iscritta nel Registro pubblico, la legge consente in alcuni casi anche la forma della cosiddetta fondazione depositata. Nel caso di una fondazione depositata, tra cui rientrano in particolare la fondazione di famiglia pura e quella mista, lo statuto e l'atto costitutivo ? non tuttavia lo statuto ausiliario che contiene l'indicazione nominativa dei beneficiari ? vanno depositati presso il Registro pubblico. Questi documenti non sono accessibili a terzi.
La fondazione non ha soci, titolari o proprietari. Allo stesso fondatore, dopo che la fondazione è stata costituita, spettano unicamente i diritti che egli si è riservato nello statuto e nello statuto ausiliario. Spesso il fondatore si riserva il diritto di modificare lo statuto e in particolare lo statuto ausiliario.
I beneficiari sono i soggetti che usufruiscono della fondazione, va considerato tuttavia che le erogazioni del fondatore possono essere vincolate anche a determinate norme o condizioni. I beneficiari vengono designati dal fondatore ? solitamente nel contesto di uno statuto ausiliario. Il fondatore può nominare anche se stesso quale beneficiario.
La fondazione viene amministrata dal consiglio di fondazione, che è costituito da uno o più membri. Essi rappresentano la fondazione singolarmente o collettivamente. Il consiglio di fondazione esegue la volontà del fondatore determinata nello statuto e nello statuto ausiliario, svolgendo quindi una funzione di servizio e non di formazione della volontà.
Il fondatore può anche accordare al consiglio di fondazione libera discrezione nell'esecuzione della volontà del fondatore, ad esempio con riferimento all'effettuazione delle erogazioni ai beneficiari (fondazione discrezionaria). La base per l'esercizio della libera discrezione è sempre costituita dalla volontà del fondatore formulata nello statuto e nello statuto ausiliario.
Ulteriori organi della fondazione, come il comitato consultivo, il curatorio o il curatore, possono essere istituiti dal fondatore al fine di fornire consulenza, sostenere ma anche vigilare sul consiglio di fondazione, ad esempio nell'esecuzione delle erogazioni ai beneficiari.
La fondazione viene soppressa d'ufficio e cessa di esistere se il suo scopo è divenuto irraggiungibile, in particolare se per mancanza di patrimonio sufficiente non è più in grado di adempiere il suo compito. Ciò accade in ogni caso se l'intero patrimonio della fondazione è stato erogato ai beneficiari ed è quindi esaurito.
Il fondatore può inoltre prevedere nello statuto la possibilità di sciogliere in qualsiasi momento la fondazione.
Il capitale minimo statutario della fondazione ammonta a CHF 30.000,--.
La fondazione non è di norma obbligata a tenere una contabilità, ma è tuttavia raccomandabile la stesura di un stato patrimoniale annuo.
La fondazione è la forma giuridica a cui si fa più frequente ricorso nel Principato del Liechtenstein.
I possibili obiettivi di una fondazione sono:
- gestione patrimoniale privata, in forma discreta;
- regolamentazione della successione del fondatore;
- tutela economica dei componenti di una famiglia o di altre persone vicine, ad esempio attraverso la regolamentazione del mantenimento;
- funzione di holding per tutelare l'esistenza di un'impresa;
- perpetuazione dell'operato del fondatore (ad esempio: collezioni artistiche);
- scopi di utilità pubblica.
La fondazione viene in essere qualora il fondatore destini un patrimonio a un determinato scopo a favore di beneficiari determinati o determinabili. Il patrimonio di scopo, che acquisisce personalità giuridica, si stacca quindi dal patrimonio del fondatore, costituendo il patrimonio della fondazione e i beneficiari.
Accanto alla fondazione, che va iscritta nel Registro pubblico, la legge consente in alcuni casi anche la forma della cosiddetta fondazione depositata. Nel caso di una fondazione depositata, tra cui rientrano in particolare la fondazione di famiglia pura e quella mista, lo statuto e l'atto costitutivo ? non tuttavia lo statuto ausiliario che contiene l'indicazione nominativa dei beneficiari ? vanno depositati presso il Registro pubblico. Questi documenti non sono accessibili a terzi.
La fondazione non ha soci, titolari o proprietari. Allo stesso fondatore, dopo che la fondazione è stata costituita, spettano unicamente i diritti che egli si è riservato nello statuto e nello statuto ausiliario. Spesso il fondatore si riserva il diritto di modificare lo statuto e in particolare lo statuto ausiliario.
I beneficiari sono i soggetti che usufruiscono della fondazione, va considerato tuttavia che le erogazioni del fondatore possono essere vincolate anche a determinate norme o condizioni. I beneficiari vengono designati dal fondatore ? solitamente nel contesto di uno statuto ausiliario. Il fondatore può nominare anche se stesso quale beneficiario.
La fondazione viene amministrata dal consiglio di fondazione, che è costituito da uno o più membri. Essi rappresentano la fondazione singolarmente o collettivamente. Il consiglio di fondazione esegue la volontà del fondatore determinata nello statuto e nello statuto ausiliario, svolgendo quindi una funzione di servizio e non di formazione della volontà.
Il fondatore può anche accordare al consiglio di fondazione libera discrezione nell'esecuzione della volontà del fondatore, ad esempio con riferimento all'effettuazione delle erogazioni ai beneficiari (fondazione discrezionaria). La base per l'esercizio della libera discrezione è sempre costituita dalla volontà del fondatore formulata nello statuto e nello statuto ausiliario.
Ulteriori organi della fondazione, come il comitato consultivo, il curatorio o il curatore, possono essere istituiti dal fondatore al fine di fornire consulenza, sostenere ma anche vigilare sul consiglio di fondazione, ad esempio nell'esecuzione delle erogazioni ai beneficiari.
La fondazione viene soppressa d'ufficio e cessa di esistere se il suo scopo è divenuto irraggiungibile, in particolare se per mancanza di patrimonio sufficiente non è più in grado di adempiere il suo compito. Ciò accade in ogni caso se l'intero patrimonio della fondazione è stato erogato ai beneficiari ed è quindi esaurito.
Il fondatore può inoltre prevedere nello statuto la possibilità di sciogliere in qualsiasi momento la fondazione.
Il capitale minimo statutario della fondazione ammonta a CHF 30.000,--.
La fondazione non è di norma obbligata a tenere una contabilità, ma è tuttavia raccomandabile la stesura di un stato patrimoniale annuo.
