Società
Fondazione | Stabilimento | Società anonima | Trust | Società estere
Lo stabilimento costituisce una forma giuridica di diritto privato tipica del Liechtenstein.
Può essere impiegata per scopi commerciali (ad esempio: disbrigo di transazioni commerciali o immobiliari) o per scopi non commerciali (ad esempio: investimento e amministrazione di patrimonio, detenzione di partecipazioni e immobili).
Lo stabilimento è una persona giuridica che viene iscritta nel Registro pubblico.
L'organo sovrano è solitamente il fondatore rispettivamente il suo successore giuridico, il quale è titolare dei diritti del fondatore e riveste una posizione analoga a quella di un proprietario. I diritti del fondatore possono essere trasferiti mediante cessione, successione ereditaria o altro e di norma sono incorporati in una cosiddetta "dichiarazione di cessione". Tale dichiarazione di cessione non costituisce tuttavia un titolo (come ad esempio il certificato azionario di una società anonima), bensì un documento probatorio.
Il consiglio di amministrazione, costituito da uno o più consiglieri, espleta gli affari dello stabilimento. I consiglieri di amministrazione rappresentano Lo stabilimento verso l'esterno singolarmente o collettivamente.
Il fondatore rispettivamente il suo successore giuridico possono designare dei beneficiari per lo stabilimento. Qualora non siano stati designati dei beneficiari particolari, il fondatore rispettivamente il suo successore sono gli unici beneficiari.
La liquidazione dello stabilimento viene avviata in seguito a una delibera del fondatore rispettivamente del titolare di diritti di fondatore. La cancellazione dal Registro pubblico viene effettuata non prima che sia trascorso un termine di 6 mesi stabilito dalla legge.
Il capitale minimo statutario dello stabilimento ammonta a CHF 30.000,-- e deve essere conferito in contanti al momento della costituzione.
Se lo stabilimento svolge un'attività commerciale, è tenuta agli obblighi contabili e deve designare un ufficio di revisione. Altrimenti è sufficiente redigere uno stato patrimoniale al termine di ogni esercizio.
Lo stabilimento costituisce una forma giuridica di diritto privato tipica del Liechtenstein.
Può essere impiegata per scopi commerciali (ad esempio: disbrigo di transazioni commerciali o immobiliari) o per scopi non commerciali (ad esempio: investimento e amministrazione di patrimonio, detenzione di partecipazioni e immobili).
Lo stabilimento è una persona giuridica che viene iscritta nel Registro pubblico.
L'organo sovrano è solitamente il fondatore rispettivamente il suo successore giuridico, il quale è titolare dei diritti del fondatore e riveste una posizione analoga a quella di un proprietario. I diritti del fondatore possono essere trasferiti mediante cessione, successione ereditaria o altro e di norma sono incorporati in una cosiddetta "dichiarazione di cessione". Tale dichiarazione di cessione non costituisce tuttavia un titolo (come ad esempio il certificato azionario di una società anonima), bensì un documento probatorio.
Il consiglio di amministrazione, costituito da uno o più consiglieri, espleta gli affari dello stabilimento. I consiglieri di amministrazione rappresentano Lo stabilimento verso l'esterno singolarmente o collettivamente.
Il fondatore rispettivamente il suo successore giuridico possono designare dei beneficiari per lo stabilimento. Qualora non siano stati designati dei beneficiari particolari, il fondatore rispettivamente il suo successore sono gli unici beneficiari.
La liquidazione dello stabilimento viene avviata in seguito a una delibera del fondatore rispettivamente del titolare di diritti di fondatore. La cancellazione dal Registro pubblico viene effettuata non prima che sia trascorso un termine di 6 mesi stabilito dalla legge.
Il capitale minimo statutario dello stabilimento ammonta a CHF 30.000,-- e deve essere conferito in contanti al momento della costituzione.
Se lo stabilimento svolge un'attività commerciale, è tenuta agli obblighi contabili e deve designare un ufficio di revisione. Altrimenti è sufficiente redigere uno stato patrimoniale al termine di ogni esercizio.
