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Amministrazione fiduciaria (trust)
Il Principato del Liechtenstein è l'unico paese dell'Europa continentale ad avere recepito il trust previsto dal Common Law nel suo ordinamento giuridico.
Il trust viene in essere mediante affidamento di un patrimonio a un trustee, unitamente all'incarico di amministrare tale patrimonio nello spirito del costituente e di far pervenire a determinate persone o istituzioni delle erogazioni. Nel contesto dell'amministrazione del patrimonio trasferito, il trust può acquisire in qualsiasi momento delle partecipazioni ed esercitare funzioni di holding.
Il trust, in analogia alla fondazione, si presta sia alla tutela a lungo termine di un patrimonio che alla regolamentazione della successione ereditaria del costituente.
Sebbene, come soggetto patrimoniale, non venga in essere una persona giuridica bensì un rapporto contrattuale con il trustee, i valori patrimoniali affidati al trustee si staccano dal patrimonio del costituente.
Il costituente può, da un lato, designare se stesso quale beneficiario vita natural durante e, dall'altro, regolamentare le modalità di impiego dei valori patrimoniali al suo decesso.
Impresa fiduciaria registrata (Trust reg.)
Accanto al trust, ovvero l'amministrazione fiduciaria sotto forma di rapporto contrattuale, esiste anche l'impresa fiduciaria registrata, la Trust reg., che è una persona giuridica iscritta nel Registro pubblico.
Dal punto di vista della concezione e dell'organizzazione, l'impresa fiduciaria è strettamente imparentata all'Anstalt. Essa può adempiere sia uno scopo commerciale che non commerciale.
L'organo supremo è il costituente rispettivamente il suo successore, che è titolare dei diritti costitutivi. La sua posizione corrisponde a quella del fondatore dello stabilimento.
L'organo esecutivo è il consiglio per l'amministrazione fiduciaria, costituito da uno o più componenti, che rappresentano l'impresa fiduciaria verso l'esterno singolarmente o collettivamente.
L'impresa fiduciaria, al pari della fondazione e dello stabilimento, può avere dei beneficiari che vengono designati dal costituente o dal suo successore in uno statuto ausiliario separato.
Il capitale minimo statutario dell'impresa fiduciaria ammonta a CHF 30.000,-- e va conferito in contanti al momento della costituzione.
Qualora lo scopo dell'impresa fiduciaria ammetta delle attività commerciali, essa è obbligata a tenere la contabilità e a designare un ufficio di revisione. Altrimenti è sufficiente che rediga uno stato patrimoniale alla fine dell'anno.
Amministrazione fiduciaria (trust)
Il Principato del Liechtenstein è l'unico paese dell'Europa continentale ad avere recepito il trust previsto dal Common Law nel suo ordinamento giuridico.
Il trust viene in essere mediante affidamento di un patrimonio a un trustee, unitamente all'incarico di amministrare tale patrimonio nello spirito del costituente e di far pervenire a determinate persone o istituzioni delle erogazioni. Nel contesto dell'amministrazione del patrimonio trasferito, il trust può acquisire in qualsiasi momento delle partecipazioni ed esercitare funzioni di holding.
Il trust, in analogia alla fondazione, si presta sia alla tutela a lungo termine di un patrimonio che alla regolamentazione della successione ereditaria del costituente.
Sebbene, come soggetto patrimoniale, non venga in essere una persona giuridica bensì un rapporto contrattuale con il trustee, i valori patrimoniali affidati al trustee si staccano dal patrimonio del costituente.
Il costituente può, da un lato, designare se stesso quale beneficiario vita natural durante e, dall'altro, regolamentare le modalità di impiego dei valori patrimoniali al suo decesso.
Impresa fiduciaria registrata (Trust reg.)
Accanto al trust, ovvero l'amministrazione fiduciaria sotto forma di rapporto contrattuale, esiste anche l'impresa fiduciaria registrata, la Trust reg., che è una persona giuridica iscritta nel Registro pubblico.
Dal punto di vista della concezione e dell'organizzazione, l'impresa fiduciaria è strettamente imparentata all'Anstalt. Essa può adempiere sia uno scopo commerciale che non commerciale.
L'organo supremo è il costituente rispettivamente il suo successore, che è titolare dei diritti costitutivi. La sua posizione corrisponde a quella del fondatore dello stabilimento.
L'organo esecutivo è il consiglio per l'amministrazione fiduciaria, costituito da uno o più componenti, che rappresentano l'impresa fiduciaria verso l'esterno singolarmente o collettivamente.
L'impresa fiduciaria, al pari della fondazione e dello stabilimento, può avere dei beneficiari che vengono designati dal costituente o dal suo successore in uno statuto ausiliario separato.
Il capitale minimo statutario dell'impresa fiduciaria ammonta a CHF 30.000,-- e va conferito in contanti al momento della costituzione.
Qualora lo scopo dell'impresa fiduciaria ammetta delle attività commerciali, essa è obbligata a tenere la contabilità e a designare un ufficio di revisione. Altrimenti è sufficiente che rediga uno stato patrimoniale alla fine dell'anno.
